Contratti di appalto nell'industria.
Appalto non genuino - Contestazioni IVA e non solo
Da anni, molte industrie fanno ricorso ai contratti di appalto per far eseguire alcune attività cosiddette “non core” dei propri business. Per diversi motivi questi, possono essere indispensabili per la gestione aziendale; d’altro canto, se non gestiti correttamente, possono trascinare le aziende in un vortice di sanzioni e scandali.
Un contratto di appalto non gestito correttamente potrebbe essere contestato come non genuino ed essere poi riqualificato in somministrazione illecita di manodopera.
Nel momento in cui un appalto viene dichiarato non genuino, ne derivano un serie di conseguenze molto impattanti (economiche e di reputazione) per le aziende committenti e appaltatrici, oltre alle sanzioni amministrative e penali. Particolarmente tangibile è il rischio fiscale relativo alla contestazione IVA portata in detrazione per tutte le operazioni eseguite:
- ILLEGGITTIMA DETRAZIONE IVA: Ex art. 6, comma 6 D.Lgs n.471 /1997: sanzione pari al 90%della detrazione compiuta;
- DICHIARAZIONE INFEDELE IVA: Ex art. 5, D.Lgs n.471/1997: sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
In questo articolo, esploreremo i principali rischi legati alla non corretta gestione dei contratti di appalto nelle industrie e le strategie per mitigarli, consigliando un'operatività sicura e conforme alle normative.
Cronaca: casi di rilievo
Recentemente, diverse indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dalle Procure hanno portato a contestazioni per irregolarità nella filiera degli appalti. Aziende note a livello nazionale sono state coinvolte in queste indagini, dimostrando quanto sia diffuso e complesso il fenomeno.
Cosa prevede il principio di solidarietà negli appalti?
La volontà del legislatore in tema di appalti è la massima tutela dei lavoratori, questo si esplicita attraverso il principio di responsabilità solidale tra committente e appaltatore.
Questo principio, regolato dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Legge Biagi), impone al committente di essere responsabile in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori, fino a due anni dalla cessazione dell'appalto.
Questo obbligo garantisce che i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati, indipendentemente dalle eventuali difficoltà finanziarie dell'appaltatore.
Contestualmente fa sì che il committente che omette di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, sia chiamato a rispondere di omissioni e violazione dell’appaltatore.
Quali sono le irregolarità e le principali contestazioni?
Illegittimità dell’appalto e somministrazione illecita di manodopera: gli inquirenti contestano che alcune aziende sfruttino indebitamente contratti di appalto per celare attività di somministrazione di manodopera. Questo avviene quando il committente organizza e coordina direttamente i lavoratori, senza che l'appaltatore assuma il rischio d'impresa e la gestione autonoma delle risorse.
Falsi cambi d'appalto: la successione non genuina di diversi fornitori per lo stesso servizio può mascherare frodi fiscali. Spesso, i lavoratori e le figure apicali delle ditte appaltatrici rimangono invariati, suggerendo il sospetto che il cambio d'appalto non sia autentico, bensì un mezzo per evadere le responsabilità fiscali e contributive sia nei confronti dei dipendenti impiegati che nei confronti dell'erario.
E quali sono le possibili sanzioni?
La scoperta di appalti non genuini innesca una revisione dei contratti e fa emergere una rete di irregolarità collaterali che coinvolgono tanto i committenti quanto le imprese appaltatrici:
- Sanzioni fiscali: per i committenti, emergono accuse di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli appaltatori, invece, sono accusati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Un altro aspetto cruciale riguarda l'IVA. Il diritto alla detrazione dell'imposta è concesso al soggetto passivo solo se l'operazione alla quale si riferisce ha un nesso diretto con una o più operazioni reali. Di conseguenza, un'operazione fittizia non dà diritto ad alcuna detrazione dell'IVA, portando all'indetraibilità dell'imposta.
- Sanzioni civili/amministrative: l'accertamento di esternalizzazioni fittizie comporta una significativa conseguenza: ai committenti potrebbe venire imposto il riconoscimento del rapporto di lavoro per il personale impiegato illegittimamente, oltre ai risarcimenti agli stessi di eventuali differenze retributive e contributive scaturite dall’applicazione di un contratto di lavoro non coerente con l’attività oggetto dell’appalto.
- Sanzioni di carattere penale: la somministrazione fraudolenta determina non solo ammende per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, ma anche il rischio di condanne penali per committenti e appaltatori. Condanne aumentate nel caso in cui venisse contestato anche il reato di caporalato.
Alla luce di queste rivelazioni, risulta evidente l'importanza di implementare una rigorosa compliance nelle operazioni aziendali. Le irregolarità, infatti, possono comportare sanzioni severe e il riconoscimento di rapporti di lavoro precedentemente non dichiarati, con conseguenze gravose per l'azienda.
Cosa possono fare i committenti per mettersi al riparo da questi rischi?
- La scelta del fornitore è fondamentale. È necessario selezionare con cura aziende che dimostrino la massima attenzione alla corretta esecuzione dell'appalto in ogni suo aspetto. Diffidare di fornitori che propongono "facili risparmi" o promettono prezzi eccessivamente bassi: potrebbero nascondere carenze qualitative o addirittura intenzioni fraudolente;
- Per configurare un appalto genuino, l'intervento di controllo del committente deve esplicarsi, secondo le normative vigenti, sull'attività svolta dall'appaltatore e non sulle persone impiegate; Effettuare puntualmente le verifiche documentali sulla regolarità dell’azienda appaltatrice e sul personale impiegato nell’appalto;
- Accertarsi che il trattamento economico dei lavoratori impiegati nell’appalto sia corretto ovvero che lo stesso trattamento economico e normativo sia non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato per l’attività oggetto dell’appalto;
- Utilizzare lo strumento della certificazione del contratto così come previsto dalla Riforma Biagi (D.Lgs 276/2003).
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